Approvato dall' Assemblea Straordinaria in data 27 Giugno 2023
STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA
TITOLO I -COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1 -Denominazione e Sede
Sulla base dell'articolo 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile e degli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni, è costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS ETRURIA", con sede nel Comune di Prato (PO) via Guarducci n. 1. I colori sociali sono il bianco e l’azzurro. L’Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis e Padel (F.I.T.P.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai componenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate nell’art. 3, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Sono organi dell’Associazione:
A) L’Assemblea dei Soci
B) Il Consiglio Direttivo
C) Il Collegio dei Probiviri
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’ elettorato attivo e passivo. Ogni socio ha diritto ad un voto secondo il principio del voto singolo di cui all’art.2532 C.C..
Art. 2 -Assenza dello scopo di lucro
L'Associazione non ha fini di lucro ed è apartitica ed apolitica. Essa destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a favore degli associati, degli eventuali lavoratori e collaboratori, degli amministratori e dei componenti degli altri organi sociali, anche nel caso di scioglimento per qualsiasi causa del singolo rapporto associativo.
Art. 3 -Oggetto e Durata
L'Associazione ha per oggetto principale l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, l'attività didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività che riguardi lo sport, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.S.I./C.O.N.I. e dei suoi organi cui si affida, nonché la pratica di tutte le altre attività sportive che l'associazione intenderà praticare.In particolare l'associazione si propone di:
a) promuovere e sviluppare la pratica dell'attività sportiva dilettantistica, inerente qualsiasi tipo di sport riconducibile alla F.I.T.P.;
b) gestire impianti propri o di terzi adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a gare, campionati, concorsi, manifestazioni ed iniziative di carattere sportivo;
d) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi, nonché corsi di fitness.
Essa potrà inoltre svolgere ogni attività connessa o affine con l'oggetto sociale che sia comunque utile per il perseguimento dello stesso.
In particolare essa potrà:
a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per collaborare nello svolgimento di manifestazioni sportive di ogni genere;
b) allestire e gestire punti di ristoro collegati agli impianti ove viene svolta l'attività, riservando la somministrazione ai soli soci ed ai loro ospiti;
c) organizzare iniziative di carattere ricreativo e culturale per favorire il migliore utilizzo del tempo libero da parte dei soci.
Nei limiti di cui all'art. 9 del citato D.Lgs. n. 36/2021 e della normativa, anche di carattere fiscale, tempo per tempo vigente, essa potrà esercitare, altresì, attività secondarie e strumentali rispetto all'attività istituzionale, anche di carattere commerciale, purché esse siano svolte conformemente con le finalità dell'ente e che gli eventuali proventi siano impiegati in conformità al precedente articolo 2, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. Tali attività secondarie e strumentali saranno individuate a cura del Consiglio Direttivo.
La durata è fissata fino al 31 dicembre 2060 (trentuno dicembre duemilasessanta) ma sarà tacitamente prorogata di anno in anno in assenza di una specifica deliberazione assembleare di scioglimento.
Art. 4 -Numero e Diritti dei soci
Possono iscriversi all'associazione tutte le persone fisiche che siano in possesso di requisiti morali idonei all'attività che viene svolta all'interno dell'associazione stessa ed alle sue finalità, senza distinzioni di età, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Il numero dei soci è illimitato.
Per essere iscritti all'associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando i propri dati anagrafici.
I soci la cui domanda è stata accolta dal consiglio direttivo,regolarmente iscritti a norma del presente Statuto, hanno il diritto di frequentare la sede sociale e di usufruire dei servizi e campi tennis. I soci hanno inoltre il diritto di fare frequentare la sede sociale, gratuitamente, ai propri familiari conviventi.
Gli Atleti che svolgono sclusivamente attività agonistica a favore dell’Associazione i quali devono essere in possesso di tessera sanitaria agonistica federale possono frequentare la sede sociale nello svolgimento della loro attività.Hanno diritto di frequentare il Circolo usufruendo di tutti i servizi e dell’utilizzo dei campi da tennis, senza assumere la qualità di soci, previo pagamento di una ridotta quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo annualmente:
1) il coniuge del socio, purché non legalmente separato;
2) i figli del socio, celibi o nubili finché conviventi col socio:
È facoltà dell’assemblea istituire nuove categorie di soci nel rispetto delle disposizioni statutarie.
Le richieste di iscrizione, da parte di qualunque categoria di socio, vanno indirizzate al Consiglio Direttivo che ratifica tale ammissione entro 30 (trenta) giorni con apposita delibera.
L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato; comunque, in caso di rigetto della domanda, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione.
L'adesione all'associazione comporta l'accettazione di quanto contenuto nel presente statuto.
I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione ed a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa. Sono eleggibili alle cariche coloro che:
-non abbiano avuto condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
-non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
-non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
Alle cariche sociali che comportano responsabilità civili o verso terzi sono eleggibili i soci che hanno raggiunto la maggiore età, in regola con il pagamento della tessera sociale e delle relative quote periodiche in relazione all'attività dell'associazione sportiva; la tessera sociale e le quote versate non sono trasmissibili né rivalutabili.
I minori di età esercitano i propri diritti amministrativi per il tramite dei propri rappresentanti legali.
La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni
b) per decadenza
c) per espulsione.
Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto, entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno.
Art. 5 Provvedimenti disciplinari
A carico del socio che commette azioni contrarie all’onore, alla morale o al decoro, o la cui condotta abituale costituisca ostacolo al buon andamento dell’Associazione o che non osservi il presente statuto ed il regolamento, il Consiglio Direttivo, a seconda della gravità della infrazione, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) censura
b) deplorazione
c) sospensione temporanea
d) radiazione.
Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell’addebito e deve garantire il diritto di difesa dell’incolpato.
Di ogni provvedimento disciplinare dovrà essere data, a mezzo di lettera raccomandata, comunicazione all’interessato. Questi ha facoltà, entro otto giorni dal ricevimento, di proporre reclamo scritto al Collegio dei Probiviri. La presentazione del reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento disciplinare.
I soci sono espulsi su decisione del Consiglio Direttivo:
-quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e di eventuali regolamenti interni;
-quando si rendano morosi senza giustificato motivo nel pagamento della tessera e/o delle quote associative eventualmente stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
-quando tengano un comportamento tale da arrecare danni morali o materiali all'associazione.
Art. 6 -Finanziamento dell'associazione
L'associazione è finanziata:
-dalle quote associative e dai contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo per la frequentazione dei corsi, per la partecipazione a gare e tornei e per ogni altra necessità inerente la gestione del circolo;
-dai contributi e dalle offerte di enti, associazioni e privati;
-dai proventi delle manifestazioni e delle iniziative eventualmente organizzate;
-dai proventi delle eventuali attività commerciali accessorie svolte dall'associazione.
Art. 7 -Quote Sociali
La quota di frequenza si paga in un’unica soluzione anticipata entro il 31 gennaio.
I contributi straordinari sono pagati secondo le modalità stabilite dall’Assemblea. Il socio che, trascorso un mese dalla scadenza del termine sopra indicato, non abbia corrisposto la somma dovuta, è invitato, con lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti. Trascorsi ulteriori 15 giorni, il Consiglio Direttivo, accertata la ingiustificata morosità, lo considererà dimissionario. La disposizione suddetta si applica anche alla morosità riguardante somme dovute dai soci, a qualsiasi titolo, all’Associazione, decorso un mese dalla comunicazione in cui gli viene comunicata la morosità.
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono in alcun modo rimborsabili né rivalutabili.
Le quote sociali sono intrasmissibili.
TITOLO II - PATRIMONIO SOCIALE
Art. 8 -Patrimonio Sociale
Il Patrimonio Sociale è costituito:
-dai beni di proprietà dell'associazione;
-da contributi, lasciti ed erogazioni pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
-dal fondo di riserva formato con gli incrementi eventualmente derivanti dalla gestione.
Art. 9 -Devoluzione del patrimonio ai fini sportivi
Il Patrimonio Sociale è indivisibile ed in caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione esso dovrà essere destinato ai fini sportivi e, in particolare, ad associazioni aventi oggetto analogo o affine, o a scopi di pubblica utilità in ordine alla attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO III - BILANCIO
Art. 10 -Esercizio Sociale
L’esercizio sociale comincia con il 1° gennaio e finisce con il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio curerà la formazione del rendiconto annuale e del preventivo per l’anno successivo ai sensi del successivo articolo 11.
Art. 11 - Rendiconto Annuale
Il Consiglio Direttivo redige annualmente un rendiconto economico e finanziario relativo alla gestione composto da preventivo e consuntivo. Il rendiconto viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio. Almeno 5 giorni prima dell’ Assemblea chiamata ad approvare il rendiconto annuale, quest’ultimo deve essere epositato presso la sede sociale a disposizione dei soci.
Art. 12 -Destinazione del residuo attivo di gestione
In conformità a quanto stabilito dal precedente articolo 2, il residuo attivo di bilancio verrà utilizzato unicamente per le iniziative rientranti nello scopo sociale, nonché per il miglioramento ed il ptenziamento della struttura associativa.
È esclusa qualunque distribuzione diretta o indiretta di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.
TITOLO IV -L'ASSEMBLEA
Art. 13 -Tipi di assemblea e convocazioni
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Essa è formata da tutti gli associati in regola col pagamento delle quote sociali. Il Socio minore di età esercita il proprio diritto di voto mediante il/i proprio/i rappresentante/i legale/i.
L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, con mail ordinaria il cui indirizzo sarà comunicato dal socio alla segreteria ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio formalmente comunicato all'associazione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Nel medesimo avviso potranno essere indicati i luoghi collegati in audio o videoconferenza ovvero, in caso di collegamento in multiutenza, la piattaforma informatica o di telecomunicazione ed i codici per consentire l'accesso agli aventi diritto.
Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto.
In occasione dell’Assemblea, indetta per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, l’Assemblea stessa nomina una commissione elettorale. La Commissione Elettorale, composta di tre membri, da scegliersi, preferibilmente tra gli ex presidenti, ex consiglieri ed ex probiviri dell’Associazione, ha il compito di operare un sondaggio fra i soci, al fine di presentare una lista di candidati per l’elezione del Consiglio Direttivo. La lista deve essere presentata entro e non oltre venti giorni dall’incarico; il numero dei candidati, inclusi nella lista, non dovrà essere inferiore a sette e superiore a quattordici.
L’elezione del Consiglio Direttivo avverrà, presso la sede dell’Associazione, secondo le modalità predisposte dall’Assemblea stessa o dalla commissione elettorale, su delega dell’Assemblea.
La lista, presentata dalla Commissione elettorale, non è vincolante per gli elettori, i quali conservano il diritto di proporre e votare nomi di soci non compresi nella lista.
La pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e rendiconti, deve avvenire mediante affissione presso la segreteria della Associazione.
L'Assemblea si può svolgere -anche in maniera esclusiva -per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che siano rispettati i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento degli aventi diritto alla partecipazione;
b. che la riunione sia convocata in un luogo fisico nel quale ciascun avente diritto ha facoltà di recarsi per intervenire di persona alla stessa, ove non intenda avvalersi di mezzi di telecomunicazione; in assenza di convocazione in un luogo fisico, la stessa si intende svolta di default presso il domicilio di colui che assumerà la qualifica di segretario della riunione;
c. che sia consentito al presidente della riunione di accertare la regolarità della costituzione, l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
d. che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
e. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Art. 14 -Compiti dell'assemblea
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile.
Essa:
-approva il bilancio consuntivo e preventivo e le linee direttive per l'anno sociale;
-procede alla nomina delle cariche sociali;
-determina la destinazione del residuo attivo di gestione in conformità al disposto del precedente articolo 2;
-delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non siano devolute alle competenze di altri organi sociali.
Art. 15 – Assemblea Ordinaria
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Art. 16 - Assemblea Straordinaria
L'Assemblea straordinaria è convocata con le modalità di cui all'articolo 13 dal Consiglio Direttivo quando ritenuto necessario da quest'ultimo ovvero quando ne facciano richiesta motivata almeno 15 (quindici) associati; in tale ultimo caso essa deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
L'Assemblea straordinaria delibera:
-sulle modifiche dello Statuto;
-sul trasferimento di sede dell'Associazione al di fuori del Comune di appartenenza;
-sulla liquidazione e scioglimento.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.
Art. 17 -Votazioni
Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Solo in assemblea ordinaria si può procedere alle votazioni a scruti nio segreto su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) delle persone presenti.
Il socio può farsi rappresentare, con delega scritta in calce all’avviso di convocazione, da altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.
Art. 18 -Presidenza dell'assemblea e verbali
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal vice Presidente e, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.
Le delibere assembleari devono essere trascritte sull'apposito libro dei verbali a cura del Segretario o di un altro membro del Consiglio incaricato dall'Assemblea se la stessa è presieduta dal Segretario. Detto verbale sarà a disposizione dei soci che ne faranno richiesta.
TITOLO V - CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 19 -Composizione
Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri non inferiore a 7 né superiore a 9 liberamente eletti tra tutti i soci. Il numero dei consiglieri è stabilito dall'Assemblea mentre le cariche all’interno del consiglio vengono stabilite dal Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo ha durata triennale ed i suoi componenti sono rieleggibili.
I consiglieri non possono ricoprire cariche di alcun tipo in altre associazioni o società sportive dilettantistiche aderenti alla F.I.T.P.
Se per qualsiasi causa viene a cessare un consigliere, il consigliere cessato è sostituito dal socio che, in occasione della nomina del Consiglio Direttivo in carica da parte dell'Assemblea, ha ricevuto più voti tra i non eletti; il consigliere così nominato dura in carica sino a scadenza del Consiglio Direttivo in carica.
Qualora non sia possibile sostituire in tal modo il consigliere cessato, gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo consigliere, che dura in carica sino a scadenza del Consiglio Direttivo in carica.
In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio decadrà e si dovrà procedere ad una nuova elezione.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.
Il Consiglio è presieduto da un Presidente e si riunisce presso la sede sociale.
Il Presidente può convocare riunioni del Consiglio ogni qualvolta si renda necessario, dandone preventivo avviso senza particolari formalità ai componenti.
Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; ogni membro del Consiglio Direttivo può esprimere un solo voto.
Le votazioni avvengono per voto palese, salvo i casi di deliberazioni riguardanti singole persone o distribuzione di cariche sociali, per le quali può essere adottato il metodo del voto segreto.
Le adunanze del Consiglio Direttivo si possono svolgere -anche in maniera esclusiva -per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che siano rispettati i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento degli aventi diritto alla partecipazione;
b. che la riunione sia convocata in un luogo fisico nel quale ciascun avente diritto ha facoltà di recarsi per intervenire di persona alla stessa, ove non intenda avvalersi di mezzi di telecomunicazione; in assenza di convocazione in un luogo fisico, la stessa si intende svolta di default presso il domicilio di colui che assumerà la qualifica di segretario della riunione;
c. che sia consentito al presidente della riunione di accertare la regolarità della costituzione, l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
d. che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
e. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio e può essere sostituito temporaneamente nell'esercizio delle proprie funzioni da un sostituto scelto tra i membri del Consiglio.
Art. 20 – Cariche
Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, elegge, nel proprio seno, il Presidente e distribuisce fra i suoi componenti gli incarichi di Vicepresidente, di Segretario di Tesoriere ed altri specifici incarichi. Il Presidente convoca, senza particolari formalità, il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo reputi necessario. Il Consiglio direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, ed a maggioranza di voti presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Ai singoli consiglieri possono essere demandati compiti organizzativi in relazione alle singole attività svolte dall'Associazione.
Le cariche sono onorifiche e gratuite. Non sono previste remunerazioni, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento del mandato.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, omette di partecipare a cinque successive sedute, viene, dal Consiglio, dichiarato decaduto dalla carica.
Art. 21 -Attribuzioni
Il Consiglio Direttivo deve:
-redigere i programmi delle attività della Associazione in conformità con le direttive dell'Assemblea;
-curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
-redigere i bilanci e rendiconti;
-redigere progetti per la destinazione del residuo attivo di gestione non vincolato a riserva, in conformità al disposto del precedente articolo 2;
-curare le convocazioni e lo svolgimento delle Assemblee sociali;
-compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi alla gestione dell'attività sociale in maniera da assicurare il perseguimento degli scopi sociali nel miglior modo possibile;
-formulare gli eventuali regolamenti interni;
-favorire la partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione in conformità con gli scopi sociali;
-determinare l'importo delle quote associative e dei contributi periodici e speciali.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e cura la tenuta dei libri sociali.
Art. 22 -Firma e Rappresentanza Sociale
La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente o, in caso di suo impedimento, al vice presidente.
TITOLO VI -SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 23 -Delibera di Scioglimento
La delibera di scioglimento dell'associazione deve essere presa con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti all'Assemblea straordinaria.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento delibera anche, con le stesse maggioranze, sulla destinazione del residuo Patrimonio Sociale in conformità con gli scopi della Associazione e con le disposizioni di legge, ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge e sulla nomina dei liquidatori.
TITOLO VII -DISPOSIZIONI FINALE
Art. 24 -Agevolazioni fiscali
Al fine dell'ottenimento di tutte le agevolazioni fiscali riconosciute agli enti di tipo associativo si ribadisce che:
a) è sancito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
b) è sancito l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3,comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge;
c) è statuita una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
d) è sancito l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) è statuita l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) è statuita l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo e la non rivalutabilità della stessa.
Art. 25 -Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili. In caso di carenza di previsioni legislative deciderà l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
Firmato: D'ALO' MARCO -TIZIANO CASALE NOTAIO – SIGILLO