Regolamento

Regolamento

REGOLAMENTO DEL CIRCOLO TENNIS ETRURIA

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare lo svolgimento della vita sociale ed il comportamento dei soci all'interno del circolo.

NORME GENERALI

Articolo 1

Il Consiglio Direttivo deve fare applicare e osservare il presente regolamento adottando tutti i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto Sociale nei confronti dei soci che non lo osservassero.

Articolo 2

All’unico fine di determinare in concreto le modalità di fruizione delle strutture del Circolo da parte dei soci, questi si distinguono in:

  1. Soci ordinari, i quali possono frequentare tutte le strutture e gli impianti del Circolo, ivi compresi i campi da tennis;
  1. Soci frequentatori, i quali possono frequentare il Circolo, ma non fruire degli impianti e delle attrezzature sportive.

Il Consiglio Direttivo potrà differenziare le quote in ragione della qualifica dei singoli soci.

Il socio aggregato, previsto dall’art. 4 dello Statuto Sociale, fruisce dei servizi del Circolo in modo analogo al socio aggregante.

E’ facoltà del Consiglio Direttivo rilasciare tessere temporanee annuali di libera frequentazione dei locali ed impianti del Circolo.

I titolari delle tessere di libera frequentazione non assumono la qualifica di socio.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà, a proprio esclusivo criterio di attribuire e revocare la qualifica di Socio Onorario.

Articolo 3

Tutti i frequentatori del Circolo dovranno osservare uno scrupoloso contegno di serietà ed educazione, non arrecando disturbo agli altri soci, ed ospiti, ed utilizzando tutte le attrezzature del Circolo in modo tale da non danneggiarle.

Il Socio sarà ritenuto responsabile del comportamento dei suoi familiari aggregati  e degli eventuali ospiti.

Articolo 4

E' fatto divieto ai Soci di impartire istruzioni o fare osservazioni o rilievi al personale; o affidare allo stesso incarichi di tipo privato, tanto meno fuori dal Circolo. Nel caso che il Socio intendesse fare alcuni rilievi sull'operato dei dipendenti, dovrà segnalare l'irregolarità rilevata agli eventuali Consiglieri presenti o alla Segreteria, o comunque segnalandolo al Consiglio Direttivo.

E' ammesso l'accesso di cani, purché al guinzaglio, e sempreché non arrechino disturbo alle persone ed allo svolgimento delle attività sportive.

Articolo 5

Ogni socio ha il diritto di invitare, per un massimo di cinque volte in un anno solare, un ospite per usufruire degli impianti del Circolo. Eventuali richieste in eccesso saranno valutate di volta in volta. Il socio risponde in pieno del comportamento del suo ospite e avrà la responsabilità di verificare il possesso da parte dello stesso sia della valida certificazione medica che della tessera FITP, richiesta dalla Federtennis per giocare su campi da essa omologati.

Articolo 6

Il Circolo non assume alcuna responsabilità per gli oggetti ed i valori appartenenti ai soci od ai loro ospiti, ovunque essi vengano depositati.

Articolo 7

Ai Soci Fondatori è permesso far frequentare il Circolo dai propri familiari. I ragazzi inferiori ai dieci anni devono essere accompagnati e strettamente sorvegliati.

Articolo 8

I guasti e i danni causati al patrimonio sociale da un Socio o da una persona estranea da esso invitata, andranno a carico del socio stesso, il quale sarà tenuto al risarcimento nella misura che il Consiglio Direttivo stabilirà.

Articolo 9

E' severamente proibito il gioco d'azzardo all’interno del Circolo.

Articolo 10

I Soci del Circolo che utilizzano la sala adibita al gioco delle carte sono tenuti ad un comportamento che non rechi disturbo ai giocatori dei tavoli vicini ed ai frequentatori del ristorante . E' vietato alzare la voce o comunque di assumere atteggiamenti incivili od ineducati. Agli inadempienti Il Consiglio applicherà le sanzioni previste dallo Statuto sociale.

Ai Soci minorenni è tassativamente vietato qualsiasi gioco di carte.

Articolo 11

Il Circolo non è responsabile di eventuali pendenze economiche da parte dei Soci sia nei confronti dei maestri che verso il gestore del bar-ristorante

PALESTRA

Articolo 12

Tutti i soci, ad eccezione dei soci frequentatori, hanno diritto di usufruire dei locali palestra e delle relative attrezzature.

I frequentatori della palestra devono avere particolare attenzione e cura nell'uso dei vari attrezzi, rispondendo di eventuali danni arrecati.

I Soci potranno accedere alla palestra solo se muniti di asciugamano onde evitare che il sudore bagni gli attrezzi e con calzature pulite.

I Soci devono lasciare in ordine e sanificati gli attrezzi dopo l'uso.

CAMPI DA GIOCO

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo si riserva di prevedere anche prenotazioni periodiche. In tal caso esse dovranno essere accettate dal C.D. compatibilmente con il numero delle richieste inoltrate e con criteri di equità nella risoluzione di eventuali concomitanze.

Il pagamento delle ore dovrà avvenire al momento della prenotazione, salvo le prenotazioni periodiche, soggette all’accettazione da parte del C.D., che dovranno essere regolate all’assegnazione.

SPOGLIATOI

Articolo 14

In tutti gli spogliatoi i Soci sono tenuti ad osservare le regole di rispetto e di educazione valide per tutti gli ambienti del Circolo, con particolare attenzione alla pulizia delle scarpe dalla terra rossa prima di entrarvi, a non appoggiare indumenti sudati sopra le panche e a non abbandonare sulle stesse asciugamani usati dopo il loro utilizzo.

SAUNA

Articolo 15

Tutti i soci ordinari e i loro aggregati possono utilizzare la sauna sotto la loro personale ed esclusiva responsabilità.

I soci potranno accedere alla sauna soltanto dopo aver effettuato la doccia e dopo essersi muniti di asciugamano.

I soci si devono scrupolosamente attenere alle istruzioni di utilizzo della sauna riportate sugli appositi cartelli.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 16

Il collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, nominati dall’Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora per morte, per dimissioni o per altra causa venisse a mancare dalla carica uno dei probiviri, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere a surrogare il mancante, da scegliersi possibilmente tra gli ex Presidenti dell’Associazione, sino alla riunione della prossima Assemblea.


Articolo 17

I soci dell’Associazione sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie relative all’interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento, nonché derivanti da deliberazioni di Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Collegio deciderà tutte quelle controversie che i soci e l’Associazione ritenessero di sottoporre ad esso, sempre che si tratti di argomenti riguardanti i rapporti sociali o affari intervenuti tra il Circolo e i soci che possano formare oggetto di arbitrato. Il Consiglio Direttivo ed il personale dipendente dell’Associazione sono tenuti a dare ai Probiviri tutte le informazioni ed i chiarimenti richiesti. I Probiviri decidono inappellabilmente quali arbitri amichevoli, con dispensa da ogni formalità, sempre però dopo aver sentito le parti. Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto, per iscritto, a pena di decadenza, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia.

Il Consiglio Direttivo potrà comunque integrare e/o modificare le norme del presente regolamento, ove se ne manifestasse la necessità